Negli ultimi anni l’attenzione verso il diritto d’autore e il copyright (per quanto propriamente non sono la stessa cosa) ha avuto un andamento altalenante, con momenti di dibattito acceso e momenti di quiete apparente. Eppure la materia è molto importante e anche molto delicata e richiede di essere inquadrata correttamente per evitare errori non solo nell’uso improprio di opere create da altri, ma anche di non tutelare correttamente le proprie creazioni, quelle che per legge rientrano nell’istituto del diritto d’autore.
Cos’è il diritto d’autore
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Quando infatti si parla di diritto d’autore si fa riferimento, per la legge italiana, a una parte del diritto privato che tutela le creazioni intellettuali e i diritti a esse derivati e associati. La creazione di questo istituto giuridico nasce dalla consapevolezza di come dietro un’opera intellettuale c’è un grande lavoro di ricerca, definizione e creazione vera e propria. Un lavoro che deve essere riconosciuto sia a livello patrimoniale che morale.
Qui nasce la sostanziale differenza tra copyright e diritto d’autore, dove il primo fa riferimento in maniera specifica all’ordinamento giuridico statunitense (che valorizza maggiormente l’aspetto economico della questione), mentre il secondo è legato all’ordinamento giuridico italiano (ed europeo) che prevede tutele sia patrimoniali (la cosiddetta proprietà intellettuale) che morali.
Quali creazioni rientrano nel diritto d’autore
Rientrano nel campo del diritto d’autore tutte le opere creative, a patto che siano inedite e originali. Il campo d’interesse quindi è molto ampio e va dalle opere letterarie, musicali e cinematografiche ai lavori di architettura, software, eccetera. Quando si parla di tutele dei diritti d’autore bisogna innanzitutto considerare che spesso l’ideatore dell’opera non è il solo a essere tutelato. Per alcune opere, infatti, esistono dei diritti connessi, ovvero quelli che tutelano tutti quei soggetti che hanno svolto un ruolo fondamentale per la creazione e diffusione dell’opera in oggetto. È il caso, solo per fare due esempi, delle case discografiche per i brani musicali o delle case editrici per i libri. Il secondo aspetto fondamentale è quello che riguarda le leggi cui fare riferimento. In Italia la normativa è molto ampia e ci sono diversi enti che si occupano di queste tutele (la SIAE, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, eccetera). Nel campo del diritto d’autore, infatti, vige la legge della territorialità, per cui si deve far riferimento all’ordinamento giuridico del Paese nel quale essa è stata realizzata. In caso di contenziosi internazionali, come spiega lo Studio Legale Carriero, per vedere riconosciuti i propri diritti è fondamentale rivolgersi a legali che sappiano affrontare la materia nelle giuste sedi e dalle prospettive corrette.
Quando e perché ricorrere alle tutele del diritto d’autore
Un aspetto molto importante da chiarire è quello legato al quando è necessario ricorrere all’istituto del diritto d’autore. Dal momento in cui un soggetto crea un’opera (sia essa letteraria, informatica o di altra natura) ne è immediatamente l’autore o deve sottoporre quella creazione a un iter di riconoscimento giuridico?
Come ribadito dall’Osservatorio dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la tutela del diritto d’autore vige il principio, riconosciuto a livello internazionale, dell’assenza di formalità. Per questo motivo dal momento della creazione l’autore è titolare dei relativi diritti su quell’opera. I problemi e i contenziosi sorgono al momento di dimostrare la “data di creazione” di quell’opera, motivo per cui è consigliato procedere con la cosiddetta procedura di deposito che permette di formalizzare la creazione dell’opera e porre un limite temporale oltre il quale nessun soggetto potrà rivendicare la proprietà sulla stessa creazione. Per il deposito dell’opera creata l’EUIPO indica di rivolgersi “presso il Registro pubblico generale delle opere protette tenuto presso la direzione generale Biblioteche e istituti culturali – MIBAC, o attraverso la procedura di deposito di opera inedita presso la SIAE, altrimenti utilizzando registri disponibili online”.